Per poter essere validi all’estero gli atti e i documenti rilasciati da autorità italiane devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari del paese in oggetto oppure muniti del timbro “apostille”.
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille).
L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato:
Vi invitiamo a consultare le pagine relative alla legalizzazione dei documenti, presenti nel sito, per avere delle informazioni più dettagliate e specifiche per il vostro caso.
Legalizzazione C.C.I.A.A.
Le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Roma che svolgono operazioni di esportazione possono richiedere visti e dichiarazioni da apporsi sia sulle fatture sia su altri documenti.
Visto dei poteri di firma su Contratti, Procure, Mandati di rappresentanza, Dichiarazioni:
alcuni paesi esteri richiedono che su tali documenti sia apposto un visto della Camera di Commercio.
La documentazione (in lingua inglese, francese o spagnolo), firmata da colui che ha i poteri di firma, dovrà essere presentata in duplice copia, una delle quali sarà conservata agli atti dell’ufficio, con allegata la traduzione in italiano e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che la traduzione in italiano corrisponde a quanto riportato in lingua.
Il timbro apposto sul documento è solo ed esclusivamente in duplice lingua (italiano/inglese).
Legalizzazione di firma: in alcuni casi, da parte di Paesi esteri è richiesta, sui documenti destinati all’esportazione, la legalizzazione della firma del funzionario che ha vidimato il documento stesso (ex visto UPICA). In tali casi il visto di legalizzazione andrà in aggiunta al normale visto di conformità di firma.
I diritti di segreteria ammontano a Euro 3,00 per ogni legalizzazione.
Legalizzazione Prefettura
La “Legalizzazione” consiste nell’attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell’autenticità della firma stessa.
La Prefettura legalizza:
- atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all’estero;
- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia ( Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ), Germania ( Convenzione di Roma del 7 giugno 1969 ), Ungheria ( Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977 ).
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della c.d. Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli. M.A.E. – Traduzione e legalizzazione dei documenti.
Legalizzazione Procura
La “Legalizzazione” consiste nell’attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell’autenticità della firma stessa.
La Procura Della Repubblica legalizza atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari,
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia ( Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ), Germania ( Convenzione di Roma del 7 giugno 1969 ), Ungheria ( Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977 ).
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della c.d. Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli. M.A.E. – Traduzione e legalizzazione dei documenti.