La nostra agenzia può assistere i cittadini stranieri che intendano stabilirsi in Italia e offre loro un punto di riferimento qualificato per quanto riguarda il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie. Offriamo consulenze personalizzate e migliori soluzioni nel rispetto della normativa vigente.
Permesso di soggiorno
Con questo documento lo straniero può soggiornare regolarmente in Italia. Va richiesto all’ufficio immigrazione della Questura di competenza.
I cittadini dell’Unione Europea non hanno l’obbligo del permesso di soggiorno ma sono tenuti ad iscriversi all’ anagrafe invece per gli stranieri extracomunitari è obbligatorio.
La procedura per l’ottenimento del permesso di soggiorno è complicata e la nostra agenzia può assistere il richiedente in tutte le fasi necessarie per il disbrigo di questa pratica.
Contattateci per ulteriori informazioni.
Cittadinanza italiana
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.
La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La ‘cittadinanza per matrimonio’ è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
La domanda di cittadinanza deve essere inoltrata attraverso procedura informatica. Il richiedente dovrà registrarsi sul portale del Ministero degli Interni e trasmettere la domanda in formato elettronico allegando una serie di documenti richiesti.
La nostra agenzia procederà al caricamento informatico della domanda ed invio telematico. In caso di necessità è previsto l’accompagnamento del richiedente in Prefettura.
Non ci limitiamo soltanto ad inviare la domanda telematica ma analizziamo attentamente la documentazione da allegare per evitare perdite di tempo e di denaro. Inoltre i nostri professionisti si occupano anche di verificare lo stato di avanzamento della domanda e procedere ad eventuali solleciti alla Prefettura ed al Ministero degli Interni fino al risultato ottenibile (messa alla firma del decreto oppure preavviso di rigetto).
Ricongiungimento Familiare
Lo straniero, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità può presentare domanda per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti: coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitore a carico, nel caso non abbiano altri figli nel Paese di origine.
E la pratica per stranieri che presenta le maggiori difficoltà.
I professionisti della nostra agenzia si occupano della verifica dei requisiti, dell’inoltro della domanda con successiva acquisizione della convocazione telematica. Inoltre si rende necessario l’accompagnamento in Prefettura, vista la complessità degli adempimenti necessari.
Per tale motivo offriamo al richiedente un servizio completo di assistenza.
Coesione Familiare
Coesione familiare con cittadino UE fatta in italia
Il procedimento di coesione familiare di stranieri con cittadini dell’Unione Europea non deve essere confuso con la procedura di ricongiungimento familiare prevista dal testo unico sull’immigrazione, nella quale sia il familiare ricongiunto, sia colui che richiede il ricongiungimento sono entrambi stranieri.
In particolare, la coesione con familiare cittadino dell’Unione Europea interessa una porzione limitata e minoritaria di cittadini stranieri, che siano legati da vincoli di parentela o di coniugio a cittadini italiani, o comunque a cittadini appartenenti all’Unione europea. Questa speciale procedura è regolata dal Decreto Legislativo 30/2007, in attuazione della direttiva comunitaria 2004/38/CE.
La procedura della coesione familiare consente al familiare straniero di ottenere una speciale carta di soggiorno di durata quinquennale, che non deve essere confusa con la carta di soggiorno o il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati allo straniero nell’ambito del testo unico sull’immigrazione.
I SOGGETTI:
- I soggetti legittimati a richiedere la coesione con cittadino UE sono:
- il coniuge straniero di cittadino comunitario;
- i figli stranieri di cittadino comunitario (se maggiorenni solo se a carico);
- i figli stranieri del coniuge di cittadino comunitario (se maggiorenni solo se a carico);
- i suoceri del cittadino UE;
- i nonni del cittadini UE purché economicamente a carico del cittadino UE
DOCUMENTAZIONE:
La documentazione da presentare varia a seconda del familiare con cui si intende effettuare la coesione. A titolo di esempio, nel caso di coesione tra moglie straniera e marito italiano, occorrerà in particolare presentare il certificato di matrimonio tra i coniugi, tradotto e legalizzato qualora contratto all’estero. Se il cittadino UE non è italiano, essendo egli appartenente ad altro Paese dell’Unione Europea, occorrerà presentare anche l’attestato di soggiorno.
Coesione familiare fatta dall’estero
Questo tipo di coesione riguarda gli stessi soggetti di cui sopra, ma si effettua tramite Ambasciata italiana nel Paese del familiare da ricongiungere; l’Ambasciata rilascerà un visto di breve durata al familiare di cittadino UE che non deve essere confuso con il visto per ricongiungimento familiare o con il più conosciuto visto turistico.
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE SENZA OTTENERE IL VISTO DA AMBASCIATA:
In alcuni casi, molto rari, è possibile richiedere alla Questura un permesso per motivi familiari da rilasciare a figli minorenni, coniugi, genitori e suoceri, senza il previo ottenimento di un visto da Ambasciata.
Ciò è permesso tutte le volte che i soggetti di cui sopra dispongano di un certificato di nascita o matrimonio, tradotto in lingua e debitamente legalizzato ed abbiano avuto in passato un titolo di soggiorno in Italia o un visto per l’Italia.
Tale titolo o visto meglio se in corso di validità, se scaduto non deve essere scaduto da più di un anno.
Assistenza Questura/Prefettura
Nel caso di istanze già presentate ma che non se ne conosce ancora l’esito, o nel caso di complicazioni che possano verificarsi durante il procedimento, i nostri professionisti possono assistere il richiedente nella comunicazione con gli enti (Prefettura, Questura ecc.), analizzare le problematiche, trovare la soluzione più idonea, sollecitare, fino alla risoluzione della pratica.